Le Circolari Informative


Genova, 24 gennaio 2008

Circolare informativa n° 01/2008
LEGGE FINANZIARIA 2008 – redditi d’impresa

1 PREMESSA

In data 24 dicembre è stata promulgata la legge n. 244 che costituisce la legge Finanziaria per il 2008, entrata in vigore l’1.1.2008. Con la presente circolare, destinata alle aziende ed ai soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, intendiamo esaminare le principali novità contenute in tale provvedimento in materia di reddito d’impresa.

2 RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRES
L’aliquota IRES viene ridotta dal 33% al 27,50%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti “solari”).

3 NUOVE NORME IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Le principali novità in materia di interessi passivi previste dalla legge Finanziaria 2008 sono rappresentate:
• dalla separazione del regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF da quello previsto per i soggetti IRES;
• dall’introduzione di un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi valevole per tutti i soggetti IRES, contenuto nel “nuovo” art. 96 del TUIR;
• dall’abrogazione dei regimi di limitazione della deduzione degli interessi passivi della thin capitalization (artt.
63 e 98 del TUIR) e del pro rata patrimoniale (artt. 62 e 97 del TUIR).

3.1 DECORRENZA
Le modifiche introdotte in tema di interessi passivi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti “solari”).

3.2 SOGGETTI IRES
Il nuovo regime degli interessi passivi per i soggetti IRES prevede un meccanismo di deducibilità legato alle risultanze del conto economico. Viene, inoltre, previsto il riporto in avanti senza limiti di tempo per gli interessi non dedotti nell’esercizio, oppure la loro compensazione nell’ambito del consolidato fiscale.

3.2.1 Ambito soggettivo
Ai sensi del “nuovo” art. 96 co. 5 del TUIR, le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi si
applicano alla generalità dei soggetti IRES, con l’esclusione:
• delle banche e degli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del DLgs. 27.1.92 n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (c.d. holding industriali);
• delle imprese di assicurazione;
• delle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
• delle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria di appalti pubblici;
• delle società di progetto che realizzano o gestiscono beni considerati di pubblica utilità;
• delle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti;
• delle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia, teleriscaldamento e per impianti per lo smaltimento e la depurazione.

3.2.2 Limitazione alla deducibilità
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta:
• fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
• per l’eccedenza rispetto agli interessi attivi, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con l’aggiunta:
• degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
• dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si sommano i costi corrispondenti alle rispettive voci di Conto Economico.

3.2.3 Interessi passivi rientranti nel nuovo regime
Ai fini della nuova disposizione, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati derivanti:
• dai contratti di mutuo;
• da contratti di locazione finanziaria;
• dall’emissione di obbligazioni e titoli similari;
• da ogni altro apporto di natura finanziaria.
Vengono considerati interessi attivi compensabili agli effetti del nuovo art. 96 del TUIR anche:
• gli interessi attivi derivanti da crediti di natura commerciale;
• gli interessi, anche virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni.

3.2.4 Riporto in avanti delle eccedenze
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono deducibili dal reddito dei successivi periodi d’imposta, senza limiti di tempo, nel limite dell’eccedenza del 30% del risultato operativo lordo non utilizzato nell’esercizio.
Inoltre, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti “solari”), potrà essere riportata in avanti anche la parte del 30% del risultato operativo lordo eccedente gli interessi passivi dell’esercizio.
Per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina, il limite di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES è aumentato, rispettivamente:
• di 10.000,00 euro;
• di 5.000,00 euro.

3.2.5 Consolidato fiscale
Il “nuovo” art. 96 co. 7 del TUIR prevede che, in caso di partecipazione dell’impresa al regime del consolidato nazionale, è possibile utilizzare l’eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad un soggetto in diminuzione del reddito complessivo di gruppo nel limite in cui gli altri soggetti partecipanti all’opzione presentino un risultato operativo lordo non interamente sfruttato per la deduzione degli interessi passivi.

3.2.6 Regole prioritarie di indeducibilità
Restano ferme le regole prioritarie di indeducibilità degli interessi passivi previste per:
• gli interessi ed oneri relativi agli immobili “patrimonio” posseduti dall’impresa;
• la quota di interessi passivi derivanti da operazioni con società controllanti non residenti nel territorio dello Stato che sono valutati ad un valore inferiore a quello normale secondo l’art. 110 co. 7 del TUIR;
• gli interessi passivi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea ed aventi regimi fiscali privilegiati ex art. 110 co. 10 del TUIR;
• gli interessi su prestiti obbligazionari il cui rendimento eccede:
– il doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni negoziate nei mercati regolamentati;
– il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni non quotate;
• gli interessi sui prestiti effettuati dai soci persone fisiche alle società cooperative, che superano l’ammontare degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentato dello 0,90%.

3.2.7 Interessi passivi capitalizzati
Sono esclusi dal nuovo meccanismo di limitazione gli interessi:
• inclusi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa;
• iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa.

3.3 DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI DI “FINANZIAMENTO” PER GLI IMMOBILI “PATRIMONIALI”
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 90 co. 2 del TUIR, secondo la quale:
• sono deducibili dal reddito, con le limitazioni previste dall’art. 96 per i soggetti IRES, gli interessi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimoniali;
• sono totalmente indeducibili gli interessi diversi da quelli precedenti (c.d. interessi di “finan-ziamento”).

3.4 SOGGETTI IRPEF
La legge Finanziaria 2008 modifica l’art. 61 del TUIR, subordinando la deducibilità degli interessi:
• in primo luogo, alla loro inerenza ai ricavi;
• in secondo luogo, alla verifica del rapporto tra i ricavi e i proventi che concorrono a formare il reddito dell’impresa o che ne sono esclusi, e l’ammontare di tutti i ricavi e proventi.
Ai soggetti IRPEF non si applicano, invece, le limitazioni previste per i soggetti IRES sopra commentate.

4 MODIFICHE AL REGIME DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE PER I SOGGETTI IRPEF
In seguito alla riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,5%, al fine di garantire l’invarianza del livello di imposizione sui dividendi e sulle plusvalenze, la legge Finanziaria 2008 ha demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia la modifica della percentuale di imposizione, prima pari al 40%, relativa:
• agli utili percepiti derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa;
• alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate detenute al di fuori del regime d’impresa;
• alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti da parte dei soggetti IRPEF detenute in regime d’impresa;
• agli utili relativi alle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito d’impresa dei soggetti IRPEF.

Decorrenza
La decorrenza e la normativa transitoria delle modifiche alle percentuali di esenzione sui dividendi e sulle plusvalenze saranno determinate dal suddetto decreto ministeriale.

5 MODIFICHE AL REGIME DELLA PARTECIPATION EXEMPTION
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti “solari”), la legge Finanziaria 2008 introduce le seguenti modifiche alla disciplina relativa alle plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR (c.d. partecipation exemption):
• aumento dall’84% al 95% della soglia di esenzione delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES;
• riduzione a 12 mesi del periodo minimo di possesso per fruire dell’esenzione.

6 NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ NON OPERATIVE
La legge Finanziaria 2008:
• modifica la disciplina delle società non operative (c.d. “di comodo”), estendendo i casi della relativa disapplicazione;
• riapre i termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice delle suddette società, riducendo l’onere fiscale connesso a tali operazioni.

6.1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
Le principali modifiche alla disciplina delle società di comodo riguardano:
• l’ampliamento dei casi di esclusione “automatica” (che non necessitano, cioè, di apposite istanze di interpello), tra i quali il più significativo riguarda le società congrue e coerenti in base agli studi di settore;
• la previsione dell’individuazione, attraverso apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, di casi nei quali è consentito disapplicare la disciplina in commento anche senza l’istanza preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate.

6.2 SCIOGLIMENTO AGEVOLATO E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Vengono riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società che si considerano non operative per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.
Per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine per le deliberazioni è fissato al 31.5.2008.

Rispetto alla versione dell’agevolazione contenuta nella legge Finanziaria 2007, sono state ridotte le aliquote delle imposte sostitutive:
• dal 25% al 10%, per le plusvalenze realizzate durante la liquidazione o a seguito della trasformazione;
• dal 10% al 5%, per le riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito di tali operazioni.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Le principali novità in materia di operazioni straordinarie contenute nella legge Finanziaria 2008 sono rappresentate:
• dall’estensione del regime del conferimento in neutralità fiscale alle società di persone;
• dalla possibilità per la società conferitaria di optare in sede di dichiarazione dei redditi per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
• dall’introduzione del regime dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle differenze emergenti dalle operazioni di fusione e scissione.

7.1 DECORRENZA
Le modifiche introdotte in tema di operazioni straordinarie si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti “solari”).

7.2 CONFERIMENTI
7.2.1 Ambito oggettivo dei conferimenti ex art. 175 del TUIR
La legge Finanziaria 2008 ha modificato l’art. 175 del TUIR, escludendo dal regime di imponibilità in base ai valori contabili i conferimenti relativi alle aziende. Pertanto, il regime c.d. “realizzativo” si applicherà soltanto per i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

7.2.2 Ambito soggettivo dei conferimenti ex art. 176 del TUIR
Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti d’azienda di cui all’art. 176 del TUIR è stato esteso alle operazioni che coinvolgono, in qualità di conferitarie, le società di persone.

7.2.3 Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni conferiti
La legge Finanziaria 2008 ha previsto in via opzionale, da parte della società conferitaria, sia per le società di persone sia per quelle di capitali, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali.

Sono quindi esclusi dall’opzione i maggiori valori imputati alle partecipazioni.
L’imposta sostitutiva può essere assolta applicandola ai maggiori valori iscritti, o ad una parte di essi, con aliquota del:
• 12%, sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
• 14%, sui maggiori valori compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro;
• 16%, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

7.2.4 Versamento dell’imposta
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, secondo la seguente ripartizione:
• la prima rata nella misura del 30%;
• la seconda rata nella misura del 40%;
• la terza rata nella misura del 30%.
Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi nella misura del 2,5%.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini dell’ammortamento fiscale a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale viene esercitata l’opzione.

7.2.5 Esercizio dell’opzione
L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere esercitata:
· nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione;
· oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

7.2.6 Decadenza dell’opzione
In caso di realizzo dei beni prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello di opzione, si assume quale costo fiscale per determinare la relativa plusvalenza (o minusvalenza) quello precedente all’esercizio dell’opzione.

7.3 FUSIONI E SCISSIONI
Il nuovo regime dell’imposta sostitutiva può essere applicato, seguendo le modalità previste per i conferimenti,
anche:
• dalla società incorporante o risultante dalla fusione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tale operazione;
• dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tale operazione.

8 NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTAMENTI
È stata eliminata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Tuttavia, per il solo periodo d’imposta 2008, per il calcolo delle quote dell’ammortamento relativo ai beni strumentali nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, si applica il coefficiente tabellare in misura piena e l’eventuale differenza non imputata a Conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi.

9 NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING
La legge Finanziaria 2008 ha previsto nuovi limiti di durata dei contratti di leasing per la deducibilità dei canoni in capo all’impresa utilizzatrice.
A seguito delle modifiche, la relativa disciplina è così articolata:
• per gli autoveicoli aziendali soggetti a limiti di deducibilità dei costi, la durata del contratto non deve essere inferiore alla durata del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all’attività esercitata dall’impresa (così come già previsto);
• per i beni mobili (diversi dai predetti autoveicoli), la durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 (prima 1/2) del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all’attività esercitata dall’impresa;
• per i beni immobili, è previsto un criterio “misto”: qualora l’applicazione della regola dettata per i beni mobili dia un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto è, rispettivamente, non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni.

10 NOVITÀ IN MATERIA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA
È stata prevista la revisione della disciplina delle spese di rappresentanza, che saranno deducibili per competenza nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, che verranno definiti da apposito DM.

11 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA
Tra le altre novità in materia di reddito d’impresa, si segnalano, a partire dal 2008:
• la possibilità, per imprenditori individuali e titolari di redditi di partecipazione in snc e sas, in regime di contabilità ordinaria, di optare per la tassazione separata con aliquota del 27,5%, al ricorrere di determinati requisiti (es. mancato prelievo o distribuzione degli utili);
• la soppressione del regime delle deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore; in linea generale, tali oneri diverranno quindi deducibili per un importo non eccedente quello stanziato a Conto economico;
• la possibilità di sottrarre, dal reddito complessivo del soggetto che le consegue, le perdite derivanti da attività d’impresa minore e dall’esercizio di arti e professioni, senza che sia più ammessa la possibilità di riporto nei successivi periodi d’imposta (così come avvenuto fino al 2005).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento delle singole fattispecie,
porgiamo i più cordiali saluti.

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